Descrizione
Il Rischio Biologico da Coronavirus (COVID 19) e l’aggiornamento del DVR, riguardano le aziende rimaste attive durante l’emergenza ma anche tutte le altre che pian piano riprenderanno la loro attività.
L’emergenza da contagio ha visto la pubblicazione di una serie di Decreti che hanno poi comportato nuovi adempimenti per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Vediamo adesso cosa dovranno fare a breve tutte le attività che gradualmente partiranno dopo la fase acuta.
Dopo varie interpretazioni, la nota ufficiale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce la distinzione tra due principali macro-settori aziendali:
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- da una parte le aziende che hanno sempre avuto un Rischio Biologico da valutare obbligatoriamente nel proprio DVR (Laboratori Analisi, ospedali, case di cura, ambulatori medici, centri ricerca ed aziende che rimuovono trattano o smaltiscono sostanze come l’amianto ecc);
- dall’altra invece, le aziende per cui non era previsto l’obbligo di valutare il rischio Biologico.
Per le prime occorre un mero aggiornamento del proprio DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) seguendo tutte le indicazioni del D.P.C.M. 11 marzo 2020 inerenti il Covid-19 e successive integrazioni.
Per le seconde si dovrà comunque preparare un allegato al DVR che analizzi il rischio Coronavirus negli ambienti di lavoro incentrandosi al contrasto e al contenimento della diffusione a fronte delle indicazioni del D.P.C.M. 11 marzo 2020 inerenti il Covid-19.
Riportiamo in breve la parte che chiarisce quanto al punto 2 dal testo integrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro:
“In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all’art. 2087 c.c. è consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell’attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008.”
A questo punto ed in base al D.Lgs. 81/08 gli obblighi di legge principali per tutti i datori di lavoro sono i seguenti:
• Misure tecniche, organizzative, procedurali;
• Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid- 19;
• Sorveglianza sanitaria;
• Informazione e formazione dei Dipendenti sui rischi biologici, in particolare il rischio da contagio coronavirus con le procedure atte a contrastarlo.
Durata del corso di Sicurezza sul lavoro – Corso di aggiornamento sul Rischio Biologico – CORONAVIRUS (COVID 19)
Il corso ha durata di 4 ore.
Destinatari del corso
Il corso di Corso di aggiornamento sul Rischio Biologico – CORONAVIRUS (COVID 19) è obbligatorio per il personale, sia quello che lavora nelle Aziende che non sono state sospese durante la pandemia, ma anche a tutti i dipendenti delle Aziende che riprenderanno gradualmente la loro attività.
Altre informazioni utili
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- Il corso di formazione dei lavoratori sul rischio biologico integrato con il Coronavirus per la prevenzione da contagio viene svolto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e secondo i contenuti e la durata fissati dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
- Il corso può essere seguito on-line ed è prevista la registrazione delle presenze tramite il registro delle presenze.
- Alla fine del corso sarà somministrato un test di verifica dell’apprendimento al superamento del quale sarà rilasciato l’attestato.